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Sez. 3, Ordinanza n. 19493 del 12/06/2026 (Rv. 678377-01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO | Celebrazione dell’udienza secondo le modalità di cui all’art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020 - Deroga al principio di immutabilità del giudice d’appello - Esclusione - Modifica della composizione del collegio giudicante - Conseguenze - Nullità della sentenza.
Stato
decisa il 2026-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678377-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

La disciplina emergenziale introdotta dall'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, limitandosi a prevedere modalità alternative di celebrazione dell'udienza, quali lo svolgimento mediante trattazione scritta con deposito di note sostitutive, non consente alcuna deroga al principio di immutabilità del giudice - applicabile anche nel giudizio di appello, in forza dell'art. 352 c.p.c. -, che impone che il collegio chiamato a deliberare la decisione sia composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali si è svolta l'ultima attività processuale, costituita dalla discussione della causa o dalla precisazione delle conclusioni, con la conseguenza che il mutamento della composizione del collegio successivamente a tale momento processuale determina la nullità della sentenza.

Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)