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Sez. U, Ordinanza n. 19391 del 17/12/2003 (Rv. 569043 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Decreto della corte d'appello adottato in sede di volontaria giurisdizione ed in assenza di contraddittorio - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569043-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

Il provvedimento della corte d'appello, reso in sede di volontaria giurisdizione ed in assenza di contraddittorio, reiettivo del reclamo dell'interessato avverso il decreto del tribunale, di inammissibilità dell'istanza di autorizzazione all'esercizio della professione legale ovvero di autorizzazione all'iscrizione all'albo degli avvocati (istanza nella specie presentata da soggetto per il quale era stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato il fallimento in estensione ai sensi dell'art. 147 l. fall., i cui effetti - preclusivi del godimento del pieno esercizio dei diritti civili, richiesto come requisito necessario per l'iscrizione all'albo dall'art. 17 della legge professionale forense - la parte ricorrente riteneva tuttavia contrari a Costituzione, a seguito delle pronunce della Corte costituzionale n. 66 del 1999 e n. 319 del 2000), non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento emesso nell'interesse, ancorché disatteso, del ricorrente, e non nell'esercizio del potere-dovere del giudice di decidere una controversia tra parti contrapposte, e potendo d'altra parte il diniego della richiesta autorizzazione essere in ogni tempo revocato o modificato, così come dispone l'art. 742 cod. proc. civ., applicabile a tutti i procedimenti in camera di consiglio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 17 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742, Cod. Proc. Civ. art. 742 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)