Sez. 1, Sentenza n. 22789 del 06/12/2004 (Rv. 580913 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Istanza di riabilitazione del debitore protestato ex art. 17 legge n. 108 del 1996 - Diniego del presidente del tribunale - Reclamo alla corte d'appello - Rigetto - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
Il decreto della corte d'appello reiettivo del reclamo avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale di diniego della istanza di riabilitazione, ex art. 17 legge n. 108 del 1996, del debitore che abbia subito protesto, non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., in quanto emesso in un procedimento non contenzioso, apertosi nell'interesse del reclamante, e in esito al quale il giudice ha ritenuto non verificati i presupposti per la concessione della riabilitazione, nell'esercizio del potere - dovere di controllo, al di fuori di alcuna controversia sul punto.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 17/03/1996 num. 108 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)