Sez. L, Sentenza n. 2682 del 11/02/2015 (Rv. 634575 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | Deduzione in appello dei soli vizi in rito nelle ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Deduzione dei soli vizi di rito al di fuori delle suddette ipotesi - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ
L'impugnazione con la quale l'appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito, avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole, é ammissibile solo qualora i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., mentre, in caso contrario, è necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, sicché, in tali ipotesi, l'appello proposto esclusivamente in rito (nella specie, sull'asserita erroneità della pronuncia di improcedibilità emessa in primo grado), è inammissibile, oltre che per un difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)