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Sez. U, Sentenza n. 12644 del 19/05/2008 (Rv. 603269 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Atto di riassunzione viziato in primo grado - Appello - Poteri del giudice - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Decisione nel merito - Necessità - Assenza di censure di merito contro la sentenza di primo grado - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603269-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE

Qualora si verifichi, nel processo di primo grado, un evento interruttivo del processo cui faccia seguito un irregolare atto di riassunzione del medesimo, il giudice di appello cui tale irregolarità venga prospettata non può rimettere la causa al primo giudice - trattandosi di eventualità non prevista dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. - bensì deve deciderla nel merito; ne consegue che, ove con l'appello non sia stata avanzata alcuna censura di merito contro la sentenza di primo grado - limitandosi il gravame al solo rilievo dei vizi dell'atto di riassunzione - è corretta la decisione del giudice di secondo grado che dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)