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Sez. 3, Sentenza n. 1421 del 15/05/1971 (Rv. 351690 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - VIZI DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - IMPUGNABILITA - LIMITI - ERRONEA AFFERMAZIONE OD APPLICAZIONE DI PRINCIPI GIURIDICI - INIMPUGNABILITA - ERRONEA APPLICAZIONE DI PRINCIPIO GIURIDICO RELATIVO ALLA CONVALIDA DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO - DENUNCIABILITA QUALE VIZIO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351690-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - VIZI DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - IMPUGNABILITA - LIMITI - ERRONEA AFFERMAZIONE OD APPLICAZIONE DI PRINCIPI GIURIDICI - INIMPUGNABILITA - ERRONEA APPLICAZIONE DI PRINCIPIO GIURIDICO RELATIVO ALLA CONVALIDA DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO - DENUNCIABILITA QUALE VIZIO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*

I vizi di motivazione, deducibili a sensi dell'art 360 n 5 cod proc civ sono soltanto quelli attinenti all'accertamento ed alla valutazione dei fatti della causa rilevanti per la decisione. Pertanto, essi non possono dedursi per impugnare affermazioni di principi giuridici ovvero applicazioni di tali principi ai casi concreti denunciabili soltanto a norma dei numeri 1, 2, 3 e 4 del citato art 360. Non e denunciabile, di conseguenza, sotto il profilo di un prospettato vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione l'affermazione del principio di diritto concernente gli estremi richiesti dalla legge per la convalida di un sequestro conservativo e l'errata applicazione di tale principio al caso concreto. (V 1471'69, mass n 340280).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 671

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)