Sez. 1, Sentenza n. 1471 del 03/05/1969 (Rv. 340280 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - AFFERMAZIONE OD APPLICAZIONI ERRONEE DI PRINCIPI GIURIDICI - DEDUCIBILITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - AFFERMAZIONE OD APPLICAZIONI ERRONEE DI PRINCIPI GIURIDICI - DEDUCIBILITA - ESCLUSIONE.*
Il difetto di motivazione costituisce motivo di ricorso per Cassazione contro le decisioni del giudice di merito solo per quanto attiene all'accertamento ed alla valutazione dei fatti di causa rilevanti per la decisione, e non anche contro le affermazioni di principi giuridici e le applicazioni di tali principi ai singoli casi concreti (denunziabili a norma dei nn.1, 2, 3 e 4 dell'art.360 cod proc civ), rispetto ai quali la motivazione, qualora inesatta o inadeguata, e emendabile da parte della Cassazione, ai sensi dell'art.384 - comma secondo cod proc. civ. (Conf.N 2984-68 mass 335806 1737-67 mass 328594).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)