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Sez. 1, Sentenza n. 563 del 04/03/1971 (Rv. 350269 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - CONCLUSIONI NUOVE - PROVE - LIMITI - INAMMISSIBILITA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO - DECISIONE DELLE QUESTIONI DIBATTUTE - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO.*
Stato
decisa il 1971-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350269-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - CONCLUSIONI NUOVE - PROVE - LIMITI - INAMMISSIBILITA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO - DECISIONE DELLE QUESTIONI DIBATTUTE - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO.*

Il giudizio di rinvio costituisce un processo chiuso, nel quale non soltanto i presupposti di fatto, ma anche l'attivita assertiva e probatoria delle parti, e le questioni correlativamente dibattute, costituiscono ormai punti fermi, quali antecedenti logici e giuridici di una pronuncia che sostituisca quella cassata, sulla base dei motivi di appello gia proposti ed alla stregua dei principi di diritto enunciati nella pronuncia di annullamento. (nella specie, i giudici di appello avevano dichiarato l'improponibilita della domanda di risoluzione di un contratto di compravendita di un'area per inadempimento del compratore nella corresponsione del prezzo, rilevando che la domanda medesima non era stata preceduta dalla Costituzione in mora. Il SC, aveva cassato tale pronuncia, rilevando che la Costituzione in mora non e un presupposto della domanda di risoluzione e che, comunque, la domanda medesima aveva prodotto gli effetti della Costituzione in mora. In Sede di rinvio, il convenutò appellante prospettava che le parti avevano costituito una societa per la costruzione di un edificio in comune e che, pertanto, il mancato pagamento della somma convenuta, riguardando il rapporto sociale, non poteva determinare la risoluzione della compravendita. I giudici di rinvio negavano ingresso a tale nuova impostazione ed il SC ha condiviso tale giudizio, enunciando il principio che precede). (V 2632'69, mass n 342258, 342259).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2247

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)