Sez. 2, Sentenza n. 2632 del 16/07/1969 (Rv. 342258 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - PROVE - NUOVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - PROVE - NUOVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Nel giudizio di rinvio, in cui la causa perviene ad istruttoria chiusa, l'eccezionale facolta accordata dall'art.394 cod.proc.civ. alle parti di svolgere attivita assertiva e probatoria diversa da quella formulata nel giudizio in cui fu pronunciato la sentenza cassata, sorge solo quando la sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di Cassazione abbia determinato un mutamento di situazione, tale da far nascere l'esigenza di nuove e diverse attivita difensive, come nei casi in cui sia stata ritenuta applicabile una legge sopravvenuta o siano stati riscontrati vizi del procedimento che abbiano impedito il pieno Esercizio dei diritti spettanti alle parti o in altri casi simili. (V.3695-68 mass 337002 3400-68 mass 336462 3332-68 mass 336640).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)