Sez. 3, Sentenza n. 1321 del 03/02/1995 (Rv. 490282 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Azione diretta alla restituzione di un mutuo - Eccezione di difetto di legittimazione dell'attore proposta dal convenuto - Sentenza che nega ingresso alla prova dedotta dal convenuto - Difetto di motivazione - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Nel regime patrimoniale fondamentale disciplinato dall'art. 143 cod. civ. per i coniugi, a questi non è precluso - come è dato desumere dai limiti di cui all'art. 177 lett. b e c cod. civ. con riguardo all'oggetto della comunione legale - di disporre liberamente dei propri redditi e delle proprie sostanze una volta soddisfatte adeguatamente le esigenze familiari, con la conseguenza che la titolarità sostanziale dei rapporti nascenti da tali atti di disposizione appartiene al solo coniuge che, anche avvalendosi dell'attività dell'altro coniuge, li ha posti in essere. Pertanto qualora uno dei coniugi agisca in giudizio per la restituzione di un mutuo ed il convenuto deduca che la somma richiesta in restituzione gli è stata versata dall'attore per conto dell'altro coniuge, incorre in difetto di motivazione la sentenza che, in considerazione della rappresentanza processuale attribuita disgiuntamente ad entrambi i coniugi dall'art. 180 cod. civ., neghi ingresso alla prova del fatto dedotto dal convenuto, che in quanto modificativo della pretesa azionata, ha natura di fatto decisivo della controversia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 180
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)