Sez. 2, Sentenza n. 11773 del 29/10/1992 (Rv. 479215 - 01)
Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - In genere | Immobile acquistato da coniuge in regime di comunione legale - Azione di annullamento del contratto di acquisto - Litisconsorzio necessario del coniuge rimasto estraneo al negozio - Sussistenza - Esclusione.
Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - In genere
Il coniuge, in regime di comunione legale (ai sensi dell'art. 177 cod. civ.), del soggetto acquirente di un bene immobile non è litisconsorte necessario nel giudizio di annullamento del contratto di acquisto al quale è rimasto estraneo perché non è parte di tale contratto, dei cui effetti è solo beneficiario "ope legis", né intestatario del bene acquistato (nella specie, trattavasi dell'azione di annullamento dell'atto di alienazione di un fondo già assegnato in base alle norme sulla riforma fondiaria, che si assumeva stipulato dall'assegnatario in violazione delle disposizioni degli articoli 4 e 8 della legge 29 maggio 1967 n. 379).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)