Sez. 1, Ordinanza n. 18680 del 05/12/2003 (Rv. 568711 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Procedimenti cautelari e possessori - Provvedimenti negativi della propria competenza da parte del giudice adito - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Provvedimento negativo della competenza da parte del giudice successivamente adito ed indicato come competente da primo giudice - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La disposizione contenuta nell'art. 669 "septies" cod. proc. civ. (a termini della quale <<l'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda>>) comporta l'inammissibilità dell'istanza per regolamento di competenza limitatamente alla ipotesi in cui, dichiaratosi incompetente il primo giudice, quello indicato come competente, e successivamente adito, non declini, a sua volta, la propria competenza, trattenendo il processo innanzi a sè. Qualora, invece, dichiaratosi incompetente il primo giudice, anche il secondo, successivamente adito, abbia pronunciato un analogo provvedimento negativo della propria competenza, dovrà ritenersi applicabile, rispetto a tale decisione, la norma generale di cui all'art. 42 cod. proc. civ. e, conseguentemente, ammettersi l'istanza di regolamento di competenza, non essendo ipotizzabile che l'ordinamento non preveda alcuno strumento processuale attraverso il quale dirimere una situazione in cui non vi sia, di fatto, un giudice obbligato, alfine, a conoscere della domanda cautelare, a meno di non ipotizzare, nel sistema delineato dall'art. 669 "septies", un potenziale "vulnus" ai principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost. (Nella specie, adito per effetto di una domanda di sequestro, il Tribunale competente sulla base della clausola derogatoria della competenza territoriale, questo - ritenendo la clausola nulla - si era dichiarato incompetente in favore di altro Tribunale che, a sua volta, aveva declinato la propria competenza, considerando valida la stessa clausola. Investita della questione con istanza di regolamento di competenza la Corte suprema, enunciando il principio di diritto di cui in massima, ha ritenuto ammissibile il regolamento, affermando, di conseguenza, la competenza del secondo Tribunale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 669 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)