Sez. 2, Ordinanza n. 17663 del 02/09/2004 (Rv. 576616 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Nei giudizi davanti al giudice di pace - Ammissibilità - Affermazione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
È ammissibile il regolamento di competenza d'ufficio, anche con riguardo a materie attribuite alla competenza del giudice di pace, atteso che l'art. 46 cod. proc. civ., nel disporre che gli <<artt. 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti al giudice di pace>>, ha escluso solo il regolamento ad istanza di parte e fatto salvo quello d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 dello stesso codice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)