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Sez. L, Sentenza n. 9918 del 23/09/1991 (Rv. 473977 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere | Disciplina ex art. 1, comma secondo, lett. c) della legge n. 230 del 1962 - Portata - Fattispecie relativa ad assunzione di personale da parte della soc. Autostrade a seguito dell'eccezionale incremento di lavoro verificatosi per il mutamento del sistema di pagamento differito dei pedaggi.
Stato
decisa il 1991-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473977-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere

L'art. 1 comma secondo lett. c) della legge 18 aprile 1962 n. 230, recante disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato, il quale consente l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro "quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di una opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale", si riferisce a quelle opere o servizi che, pur potendo consistere in un'attività qualitativamente identica a quella ordinariamente esercitata dall'impresa, ne determinino un incremento particolarmente rilevante, in relazione ad eventi isolati ed eccezionali, si da non poter essere affrontati con la normale struttura organizzativa e produttiva, per quanto efficiente ed adeguatamente programmata. (Nella specie, sancendo il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ritenuto legittimamente assunto a tempo determinato un dipendente della Soc. Autostrade, in relazione all'eccezionale carico di lavoro verificatosi in occasione del mutamento del sistema di pagamento differito dei pedaggi, con passaggio da quello dei conti correnti a quello delle tessere magnetiche).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)