diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7615 del 03/08/1998 (Rv. 517720 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Ammissibilità - Condizioni - Normativa applicabile - Portata - Esecuzione di un servizio avente carattere straordinario e temporalmente definito - Intensificazione dell'attività produttiva - Rilevanza - Fattispecie relativa ad assunzione a termine di personale da parte della società Autostrade a seguito dell'eccezionale incremento della mole di lavoro conseguente all'introduzione del sistema di esazione "telepass".
Stato
decisa il 1998-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517720-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Al fine di stabilire se sia consentita la stipulazione di contratti di lavoro a termine si deve tenere conto dell'opera di adeguamento alla realtà socio - economica compiuta dal legislatore in materia e, quindi, assumere come normativa di riferimento non soltanto la legge n. 230 del 1962 (il cui art. 1 ammetteva l'apposizione di un termine al contratto di lavoro soltanto in cinque casi tassativamente indicati come eccezionali e dalla giurisprudenza fatti oggetto di interpretazione restrittiva), ma anche le seguenti disposizioni: a) art. 1 del D.L. n. 876 del 1977 (conv. in legge n. 18 del 1978) che ha consentito, nei settori del turismo e del commercio, l'assunzione di personale a termine nei casi di intensificazione, in determinati periodi dell'anno, dell'attività produttiva cui non è possibile far fronte con il normale organico, previo accertamento del verificarsi di tali situazioni da parte dell'Ispettorato del lavoro e sentite le organizzazioni sindacali; b) art.8bis del D.L. n. 17 del 1983 (conv. in legge n. 79 del 1983) che ha esteso l'anzidetta disposizione a tutti i settori economici, con l'ulteriore statuizione del diritto di precedenza, nelle assunzioni presso la stessa azienda, in favore dei lavoratori già assunti dalla medesima a tempo determinato; c) art. 23 della legge n.56 del 1987 che ha previsto che il contratto in argomento è altresì consentito nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi che "stabiliscono il numero percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato". (In base al suddetto principio la S.C. ha ritenuto legittima la stipulazione di contratti a termine effettuata da parte della società Autostrade in relazione alla necessità di far fronte alla differente e più vasta mole di attività da espletare in conseguenza dell'avviamento del processo di automazione dell'esazione del pedaggio con il sistema "telepass", come servizio definito e predeterminato nel tempo).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Decreto Legge 03/12/1977 num. 876 art. 1 CORTE COST., Legge 03/02/1978 num. 18 CORTE COST., Decreto Legge 29/01/1983 num. 17 art. 8 bis, Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)