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Sez. 1, Sentenza n. 1306 del 12/05/1973 (Rv. 363915 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - REVOCA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - SOGGETTI LEGITTIMATI.*
Stato
decisa il 1973-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363915-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - REVOCA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - SOGGETTI LEGITTIMATI.*

Sono legittimati a impugnare con ricorso per Cassazione il provvedimento della Corte d' appello concernente lo stato di adottabilita di un minore sia il curatore speciale nominato dal Presidente del tribunale per i minorenni per assistere il minore nel procedimento relativo alla revoca del suo stato di adottabilita, sia i coniugi ai quali il minore sia stato affidato in via preadottiva. (V 3128/72, mass n 360908).*

Riferimenti normativi: Legge 05/06/1967 num. 431 CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)