Sez. U, Sentenza n. 3464 del 04/08/1977 (Rv. 387029 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - INTERVENTO DELLE PERSONE AFFIDATARIE TEMPORANEE E PROVVISORIE DEL MINORE - AMMISSIBILITA - NATURA DELL'INTERVENTO - LEGITTIMAZIONE ALLA IMPUGNAZIONE.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - INTERVENTO DELLE PERSONE AFFIDATARIE TEMPORANEE E PROVVISORIE DEL MINORE - AMMISSIBILITA - NATURA DELL'INTERVENTO - LEGITTIMAZIONE ALLA IMPUGNAZIONE.*
Nel giudizio di opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilita, previsto dagli artt 314'12 e seguenti cod civ, le persone a cui il minore sia stato temporaneamente e provvisoriamente affidato, pur non avendo la veste di litisconsorti necessari, hanno facolta di intervenire, per contrastare l'opposizione e far valere la conformita dell'affidamento provvisorio all'effettivo interesse del minore medesimo, con la conseguenza che, ove spieghino tale intervento, da qualificarsi come autonomo adesivo, sono legittimate a proporre impugnazione (nella specie, ricorso per Cassazione, avverso la sentenza che declinava la giurisdizione del giudice italiano sullo stato di adottabilita di un minore residente all'estero). (Conf 1306/73, mass n 363915; (contra 3170/76, mass n 381948).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 sexies, Cod. Civ. art. 314 duodecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 terdecies, Cod. Civ. art. 314 quaterdecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 vicies, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 05/06/1967 num. 431 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)