Sez. L, Ordinanza n. 16361 del 18/07/2006 (Rv. 592016 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Sentenza di cassazione - Mancata comunicazione dell'avviso di udienza alla parte regolarmente costituita - Errore di fatto decisivo risultante dagli atti di causa - Configurabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
La mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 377 cod. proc. civ. costituisce "error in procedendo" che non rientra nelle ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, di cui agli artt. 395 n. 4 e 391 bis cod. proc. civ., non potendosi considerare come errore su un fatto processuale su cui è fondata la decisione, stante la mancanza del requisito della decisività dell'errore, non esistendo un nesso causale diretto fra l'omessa notificazione dell'avviso dell'udienza di discussione ed il contenuto della sentenza adottata dalla Suprema Corte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)