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Sez. L, Sentenza n. 3761 del 29/03/1995 (Rv. 491530 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IMPUGNABILI - IN GENERE | Revocazione della sentenza della Corte di Cassazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Limiti - Sentenza resa senza un difensore con domicilio eletto fuori Roma e non ricevente la comunicazione ex art. 4 legge n. 59 del 1979 - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491530-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IMPUGNABILI - IN GENERE

La revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione norma dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. è limitata alle ipotesi di decisioni adottate su ricorso per nullità della sentenza o del procedimento e, cioè, per vizi in procedendo, di cui non si sia tenuto conto per un errore meramente percettivo (svista o puro equivoco) nel controllo degli atti del procedimento pregresso ovvero nell'esame degli atti dello stesso processo di Cassazione. Ne deriva che non è suscettibile di revocazione la sentenza della Corte di Cassazione resa senza che il difensore di una delle parti abbia ricevuto avviso di cancelleria, presso il domicilio eletto fuori Roma, per l'udienza di discussione innanzi ai giudici di legittimità e senza che fosse stata effettuata la pur richiesta comunicazione della data di detta udienza, a norma dell'art. 4 legge n. 59 del 1979, non essendo detta sentenza ed il relativo procedimento affetti da nullità, in quanto, in difetto di elezione di domicilio in Roma da parte del ricorrente, la comunicazione dell'indicato avviso al difensore dello stesso va effettuato (come avvenuto nella specie) mediante deposito dell'avviso medesimo presso la cancelleria di questa S.C., così realizzandosi compiutamente il diritto di difesa della parte, la quale non può che addebitare a se stessa le conseguenze della mancata comunicazione a norma dell'art. 366, secondo comma, cod. proc. civ. ed avendo funzione meramente informativa l'invio di copia dell'avviso stesso al difensore a norma dell'art. 135 disp. att. del codice di rito, come sostituito dalla legge n. 59 del 1979.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 135, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 135, Legge 07/02/1979 num. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)