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Sez. 2, Sentenza n. 2167 del 04/08/1966 (Rv. 324235 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - PRESCRIZIONE - FATTO ILLECITO PERMANENTE - FATTO ILLECITO CON EFFETTI PERMANENTI - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1966-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324235-01

RESPONSABILITA CIVILE - PRESCRIZIONE - FATTO ILLECITO PERMANENTE - FATTO ILLECITO CON EFFETTI PERMANENTI - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - DIFFERENZE.*

Il fatto illecito, qualora abbia carattere permanente, non puo ritenersi consumato con riferimento al suo solo momento iniziale, bensi con riferimento a quello finale (cessazione del fatto generatore del danno), in quanto l'illiceita del comportamento lesivo non si esaurisce nel primo atto dell'agente, ma, in relazione al contenuto dell'attivita e dell'attitudine di questa a produrre di continuo danno, perdura nel tempo, sino a quando permanga la situazione illegittima posta in essere e nella quale si concreta una violazione ininterrotta dello altrui diritto. In tal caso, il diritto al ristoro dei danni sorge con l'inizio del fatto illecito generatore del danno medesimo, ma con questo persiste nel tempo, rinnovandosi di momento in momento, con la conseguenza che la prescrizione ha inizio da ciascun giorno rispetto al fatto gia verificatosi ed al corrispondente diritto al risarcimento. Al contrario nessuna influenza sul decorso della prescrizione ha il carattere permanente del danno prodotto da un fatto lesivo non permanente (nella specie, danni da demolizione di opere e da successiva, illegittima costruzione di altre), in quanto e pur sempre dalla cessazione di tale fatto che decorre il termine prescrizionale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)