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Sez. 1, Sentenza n. 3576 del 12/12/1972 (Rv. 361569 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - MANCANZA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - FATTO ILLECITO PERMANENTE - RISARCIMENTO DEL DANNO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA - DANNO PER L'INEDIFICABILITA E PER LE RECINZIONI DEL SUOLO RESIDUO - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1972-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361569-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - MANCANZA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - FATTO ILLECITO PERMANENTE - RISARCIMENTO DEL DANNO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA - DANNO PER L'INEDIFICABILITA E PER LE RECINZIONI DEL SUOLO RESIDUO - APPLICABILITA.*

L'occupazione illegittima non seguita da decreto di espropriazione costituisce illecito permanente che non si esaurisce con la costruzione dell'opera pubblica sul fondo occupato, per cui l'Azione per ottenere il risarcimento del danno, sorta con l'inizio dell'occupazione, persiste nel tempo rinnovandosi di momento in momento. Pertanto in tale ipotesi la prescrizione ha inizio da ciascun giorno rispetto al fatto gia verificatosi ed al corrispondente diritto al risarcimento. Tale disciplina della prescrizione abbraccia l'intero danno in tutte le sue componenti, per cui, allorquando il suolo illegittimamente occupato sia stato adibito a costruzione di una strada pubblica, essa si riverbera anche sul danno derivante dalla inedificabilita delle zone limitrofe alla strada ed alle spese sostenute per la nuova recinzione resasi necessaria. (V 2258'71, mass n 353089; 3998'69, mass n 344475; (V 2167'66, mass n 324235).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)