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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 3 febbraio 1977, causa 62/76

Decisione
decisa il 1977-02-03
ECLI
ECLI:EU:C:1977:18

Epigrafe

Nel procedimento 62/76, avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dall'Arbeidsrechtbank di Hasselt (tribunale del lavoro di Hasselt), nella causa dinanzi ad esso pendente fra JOZEF STREHL, residente in 3580 Neerpelt, Nieuwe Markt, 6, e NATIONAAL PENSIOENFONDS VOOR MIJNWERKERS (Fondo per le pensioni dei minatori), con sede in 1050 Bruxelles, Stefaniaplein, 6, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 46 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU 5 luglio 1971, n. L 149, pag. 2), nonché della decisione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti 12 luglio 1973, n. 91, concernente l'interpretazione dell'art. 46, n. 3, del suddetto regolamento, norma che disciplina la liquidazione delle prestazioni dovute in base al n. 1 dello stesso art. 46 (GU 20 luglio 1974, n. C 86, pag. 8), LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A.M. Donner e P. Pescatore, presidenti di sezione; J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici; avvocato generale: J.-P. Warner; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Il provvedimento di rinvio e le osservazioni scritte depositate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia della CEE si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
Il sig. Strehl, cittadino belga residente nel Belgio, ha svolto un'attività lavorativa subordinata in parte nel Belgio, come minatore, ed in parte in Germania, fuori del settore minerario. Dal 1o dicembre 1969 egli gode della pensione d'invalidità per minatori contemplata dalla legge belga. Soltanto dal fascicolo processuale risulta che, avendo il competente istituto previdenziale tedesco adeguato, con effetto al 1o luglio 1974, la pensione tedesca dell'interessato, in considerazione del suo stato di salute, il Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers, ente previdenziale belga competente in materia, ha ricalcolato la pensione d'invalidità belga, applicando l'art. 46 del regolamento n. 1408/71 e la decisione n. 91 della Commissione amministrativa.
paragrafo 2
La legislazione belga in tema di pensioni di invalidità appartiene al tipo A, vale a dire non fa dipendere l'importo delle prestazioni dalla durata dei periodi assicurativi. L'analoga legislazione tedesca, per contro, appartiene al tipo B, collega cioè l'ammontare delle prestazioni alla durata dei periodi assicurativi.
paragrafo 3
L'art. 46 del regolamento n. 1408/71, nella parte in cui concerne il calcolo delle pensioni di vecchiaia, si applica, in forza dell'art. 40 dello stesso regolamento, per analogia alle pensioni di invalidità dei lavoratori che siano stati successivamente soggetti a legislazioni di tipo A e di tipo B, ovvero solamente legislazioni di tipo B. Esso si applica dunque al caso che costituisce l'oggetto del procedimento principale.
paragrafo 4
Il sistema creato dal suddetto articolo è il seguente:
paragrafo 5
se l' interessato ha acquisito il diritto alla pensione in forza della legislazione d'uno Stato membro alla quale è stato soggetto, senza che sia necessario procedere al cumulo, l'istituto previdenziale di tale Stato determina, da una parte, l'importo della prestazione secondo detta legislazione, tenuto conto, se necessario, dei periodi di assicurazione compiuti dal lavoratore, e calcola, dall'altra parte, l'importo della prestazione che si otterrebbe applicando il sistema del cumulo e della ripartizione prorata. Fra i due importi così calcolati viene poi preso in considerazione solo quello più elevato (art. 46, n. 1); quando il diritto alle prestazioni si consegue solo grazie al cumulo, l'importo della prestazione viene calcolato in proporzione alla durata dei periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione in causa, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri interessati (art. 46, n. 2); l'interessato ha diritto alla somma delle prestazioni calcolate nel modo sopra illustrato, tuttavia entro il limite dell'importo teorico più elevato, vale a dire entro il limite dell'importo più elevato ch'egli avrebbe potuto ottenere se avesse svolto tutta la sua attività lavorativa in uno solo degli Stati membri considerati. Qualora l'importo di cui sopra (indicato nel 1o comma dell'art. 46, n. 3) sia superato, ciascun istituto previdenziale che applichi il n. 1 dell'art. 46 corregge la sua prestazione di un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare della prestazione considerata e la somma delle prestazioni determinate secondo le disposizioni del n. 1 (art. 46, n. 3).
paragrafo 6
In base alla decisione n. 91 della Commissione amministrativa «l'art. 46, paragrafo 3, secondo comma, … si applica esclusivamente alle prestazioni il cui importo, determinato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1, primo comma, di detto articolo [cioè l'importo nazionale] è superiore all'importo ottenuto applicando al calcolo di dette prestazioni le norme del paragrafo 2, commi a) e b) (importo teorico e importo prorata) dell'articolo medesimo».
paragrafo 7
Il 12 maggio 1975, l'ente previdenziale belga competente in materia riconosceva allo Strehl una pensione di 82013 FB, pari alla differenza fra l'importo teorico più elevato (172016 FB) e l'importo prorata (90048 FB) attribuitigli in Germania. L'interessato impugnava il provvedimento dinanzi al tribunale del lavoro di Hasselt, chiedendo che gli rosse come minimo concessa una pensione pari all'importo prorata belga (129272 FB).
paragrafo 8
Il tribunale, ritenendo di trovarsi di fronte ad una questione d'interpretazione del diritto comunitario ha, con sentenza 25 giugno 1976, sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte di giustizia, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, una domanda di interpretazione dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71, nonché della decisione n. 91 della Commissione amministrativa. Nella domanda sono formulate le seguenti questioni:
paragrafo 9
a) Il fatto che la decisione 91 si richiami all'art. 46, n. 3, 2o comma (disposizione correttiva), mentre il principio della limitazione delle varie prestazioni è contenuto nell'art. 46, 3, 1o comma, significa che il principio di cui all'art. 46, n. 3, 1o comma, non è intaccato dalla decisione 91, ovvero si deve ritenere che detta decisione, in quanto inficia la tecnica di calcolo che deve ovviare all'eventuale superamento del limite delle prestazioni, contempla anche la possibilità che venga superato il massimo importo teorico da prendersi in considerazione in proposito? b) Se gli importi nazionali calcolati vadano confrontati in primo luogo con l'importo teorico, indi con l'importo prorata, c) ovvero vada effettuato il confronto solo fra l'importo nazionale e l'importo prorata. d) Se l'ente previdenziale nazionale debba confrontare fra loro solo i propri importi (nazionale, teorico e/o prorata), e) ovvero, vadano presi in considerazione anche i dati degli enti stranieri. f) Nell'ipotesi sub d), cosa avvenga se in un paese si deve applicare la decisione 91 e in un altro no. g) Se non sia eventualmente necessario che le somme complessive degli importi prorata vengano confrontate con gl'importi nazionali.
paragrafo 10
Il provvedimento di rinvio è pervenuto nella cancelleria della Corte il 6 luglio 1976.
paragrafo 11
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

paragrafo 1
La Commissione osserva innanzitutto che occorre stabilire se la pensione tedesca d'invalidità dello Strehl sia stata liquidata in epoca anteriore o posteriore al 1o ottobre 1972 (cosa che non risulta dal fascicolo processuale), in quanto, a seconda dei casi, essa sarebbe stata liquidata in base al regolamento n. 3 oppure al regolamento n. 1408/71. Spetta dunque al giudice investito della causa principale accertare i fatti cui si ricollega l'applicazione della disciplina comunitaria.
paragrafo 2
Supponendo che nel caso di specie vada applicato il regolamento n. 1408/71, si può esaminare se il comportamento degli enti previdenziali sia stato conforme al sistema creato dall'art. 46:
paragrafo 3
Per quanto concerne il n. 1, lo Strehl ha acquisito il diritto alla pensione tanto secondo l'ordinamento belga quanto secondo l'ordinamento tedesco. Di conseguenza, i due istituti previdenziali competenti hanno determinato, da una parte, l'importo della prestazione dovuta secondo le disposizioni della legislazione da essi applicata (cioè 137352 FB in base alla legislazione belga e 86383 FB in base alla legislazione tedesca) e, dall'altra parte, l'importo prorata (cioè 129272 FB per la pensione belga e 90048 FB per la pensione tedesca). Ciascuno degli istituti ha preso in considerazione il più elevato dei due importi da esso calcolati, vale a dire l'importo nazionale per la pensione belga e l'importo prorata per la pensione tedesca.
paragrafo 4
Il n. 2 dell'art. 46 non si applica al caso di specie.
paragrafo 5
Circa il n. 3, considerato che la somma delle prestazioni belga e tedesca superava l'importo teorico più elevato, occorreva ridurre l'ammontare d'una o di entrambe le prestazioni calcolate senza ricorrere al cumulo. Entrava allora in gioco la decisione n. 91 della Commissione amministrativa, decisione conforme alla logica del sistema creato dall'art. 46, n. 3, che si propone di ridurre le prestazioni acquisite in forza della sola legislazione nazionale. Detta decisione precisa che l'art. 46, n. 3, secondo comma, si applica esclusivamente alle prestazioni il cui importo, determinato in conformità alle disposizioni del n. 1, primo comma dello stesso articolo, è superiore all'importo ottenuto applicando i criteri del cumulo e della ripartizione prorata. Nel caso di specie, è stata ridotta soltanto la pensione belga, in misura tale da far sì che la somma delle prestazioni belga e tedesca non superasse l'importo teorico più elevato.
paragrafo 6
Ammesso che si fosse dovuto applicare il regolamento n. 1408/71, gli istituti previdenziali competenti belga e tedesco avrebbero dunque applicato correttamente la disciplina comunitaria. D'altra parte, la decisione n. 91 non modifica i diritti degli interessati che, indipendentemente dal problema della ripartizione degli oneri fra i diversi enti previdenziali, non potrebbero in ogni caso pretendere, tenuto conto dell'art. 46, n. 3, un importo superiore all'importo teorico più elevato. La decisione concerne tuttavia l'interpretazione dell'art. 46, n. 3. Ora, nella sentenza 21 ottobre 1975 (causa 24/75, Petroli i, Racc. 1975, pag. 1149), la Corte ha affermato per diritto: «L'art. 46, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 1408/71, è incompatibile con l'art. 51 del trattato in quanto impone una limitazione del cumulo delle due prestazioni spettanti in Stati membri diversi mediante decurtazione dell'importo d'una prestazione spettante in forza delle sole leggi nazionali».
paragrafo 7
Di conseguenza, la questione sottoposta alla Corte dal giudice nazionale è divenuta priva d'oggetto.
paragrafo 8
La Commissione ritiene pertanto di poter suggerire la seguente soluzione:
paragrafo 9
«Posto che l'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71 è incompatibile con l'art. 51 del trattato in quanto impone una limitazione del cumulo delle due prestazioni spettanti in Stati membri diversi, mediante decurtazione dell'importo d'una prestazione spettante in forza delle sole leggi nazionali, tale norma, al pari della decisione n. 91 della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, che la interpreta, è divenuta priva d'effetto a partire dalla data in cui è entrato in vigore il regolamento n. 1408/71. Ne consegue che la questione sottoposta alla Corte dal tribunale del lavoro di Hasselt è priva d'oggetto».
paragrafo 10
La Commissione, rappresentata dal sig. A. Haagsma, in qualità d'agente, ha svolto le proprie osservazioni orali all'udienza del 25 novembre 1976.
paragrafo 11
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 15 dicembre 1976.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con sentenza 25 giugno 1976, pervenuta in cancelleria il 6 luglio successivo, l'Arbeidsrechtbank di Hasselt nel Belgio ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, più questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 46 del regolamento CEE del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408/71 (GU 5 luglio 1971, n. L 149, pag. 2) e della decisione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti 12 luglio 1973, n. 91, concernente l'interpretazione dell'art. 45, n. 3, del suddetto regolamento (GU 20 luglio 1974, n. C 86, pag. 8).
punto 2
Le questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia avente per oggetto il calcolo, da parte del competente istituto previdenziale belga, della pensione d'invalidità dovuta ad un cittadino belga — ricorrente nella causa principale — che aveva lavorato sia nel Belgio come minatore, sia in Germania fuori del settore minerario.
punto 3
Il predetto lavoratore possedeva nel Belgio tutti i requisiti necessari per ottenere, in base alla legislazione nazionale, la pensione d'invalidità per minatori.
punto 4
Viceversa, nella Repubblica federale di Germania, egli ha potuto far valere il diritto ad una pensione solo richiamandosi all'art. 45 del regolamento n. 1408/71, e per il calcolo di questa pensione sono stati cumulati periodi effettivamente compiuti nei due Stati membri, dopodiché la pensione tedesca è stata ripartita prorata.
punto 5
Applicando la norma relativa al limite del cumulo delle prestazioni contemplate nei diversi Stati membri (norma fissata dall'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71) ed alla decisione n. 91 della Commissione amministrativa, l'ente previdenziale belga ha ridotto, con provvedimento del 12 marzo 1975, la pensione d'invalidità del ricorrente dalla somma di 137352 FB, spettantegli in forza della sola legislazione belga, alla somma di 82013 FB.
punto 6
Tale somma rappresenta la differenza fra l'importo teorico più elevato, cioè quello della pensione tedesca (172016 FB), e l'importo prorata tedesco (90048 FB).
punto 7
L'attore nella causa principale chiede che gli sia perlomeno concessa una pensione pari all'importo prorata belga (129272 FB).
punto 8
Tale sistema di calcolo dell'ente belga mira ad attuare il principio in base al quale viene garantito al lavoratore migrante di percepire complessivamente, per le diverse pensioni erogategli dai diversi Stati membri, un importo pari alla prestazione più elevata ch'egli avrebbe ottenuto se avesse compiuto l'intera sua carriera sotto le leggi dell'uno o dell'altro degli Stati membri considerati.
punto 9
Le questioni sottoposte alla Corte sono le seguenti: a) Il fatto che la decisione 91 si richiami all'art. 46, n. 3, 2o comma (disposizione correttiva), mentre il principio della limitazione delle varie prestazioni è contenuto nell'art. 46, n. 3, 1o comma, significa che il principio di cui all'art. 46, n. 3, 1o comma non è intaccato dalla decisione 91, ovvero si deve ritenere che detta decisione, in quanto inficia la tecnica di calcolo che deve ovviare all'eventuale superamento del limite delle prestazioni, contempla anche la possibilità che venga superato il massimo importo teorico da prendersi in considerazione in proposito? b) Se gli importi nazionali calcolati vadano confrontati in primo luogo con l'importo teorico, indi con l'importo prorata, c) ovvero, vada effettuato il confronto solo fra l'importo nazionale e l'importo prorata. d) Se l'ente previdenziale nazionale debba confrontare fra loro solo i propri importi (nazionale, teorico e/o prorata), e) ovvero, vadano presi in considerazione anche i dati degli enti stranieri. f) Nell'ipotesi sub d), cosa avvenga se in un paese si deve applicare la decisione 91 e in un altro no. g) Se non sia eventualmente necessario che le somme complessive degli importi prorata vengano confrontate con gl'importi nazionali.
punto 10
Prima di affrontarle, occorre accertare se i testi di cui si chiede l'interpretazione siano legittimi.
punto 11
Come è già stato affermato in altre occasioni e da ultimo nella causa 24/75 (Petroni, Racc. 1975, pag. 1149), i regolamenti concernenti la previdenza sociale dei lavoratori migranti hanno come fondamento, cornice e limiti gli artt. 48-51 del trattato.
punto 12
L'art. 51 impone al Consiglio di adottare, in materia di previdenza sociale, i provvedimenti «necessari» per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, prescrivendo, per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni previdenziali e per il calcolo di queste, il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali.
punto 13
Lo scopo degli artt. 48-51 non sarebbe raggiunto se i lavoratori, come conseguenza dell'esercizio del diritto di libera circolazione, dovessero esser privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro, in ogni caso, dalle leggi di un solo Stato membro.
punto 14
L'art. 46, n. 3, si configura come una norma limitativa del cumulo ed il Consiglio, nell'esercizio dei poteri che gli derivano dall'art. 51, in materia di coordinamento dei sistemi di previdenza sociale degli Stati membri, ha facoltà di disciplinare, nell'osservanza delle disposizioni del trattato, le modalità di esercizio dei diritti alle prestazioni previdenziali che gli interessati attingono dal trattato.
punto 15
La decisione n. 91 della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti intende interpretare tale articolo.
punto 16
Cionondimeno, è incompatibile con l'art. 51 la limitazione del cumulo di prestazioni che implichi la decurtazione dei diritti che agli interessati già spettano in uno Stato membro, in forza dell'applicazione pura e semplice delle nazionali.
punto 17
Si deve quindi concludere che l'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71 e la decisione n. 91 della Commissione amministrativa sono incompatibili con l'art. 51 del trattato in quanto impongono una limitazione del cumulo di due prestazioni spettanti in Stati membri diversi, mediante decurtazione dell'importo d'una prestazione spettante in forza della sola legislazione nazionale d'uno Stato membro.
punto 18
Quanto sopra osservato in ordine alla legittimità dei succitati testi esime dal dover affrontare le questioni relative alla loro interpretazione.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 19
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi all'Arbeidsrechtbank di Hasselt, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulle questioni sottopostele dall'Arbeidsrechtbank di Hasselt con sentenza 25 giugno 1976, afferma per diritto: «L'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71 e la decisione n. 91 della Commissione amministrativa sono incompatibili con l'art. 51 del trattato in quanto impongono una limitazione del cumulo di due prestazioni spettanti in Stati membri diversi, mediante decurtazione dell'importo d'una prestazione spettante in forza della sola legislazione nazionale d'uno Stato membro».

Firme

Kutscher Donner Pescatore Mertens de Wilmars Sørensen Mackenzie Stuart O'Keeffe Bosco Touffait Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 3 febbraio 1977. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente H. Kutscher

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