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Sez. L, Sentenza n. 4321 del 23/06/1983 (Rv. 429219 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) - SOPPRESSIONE DI UN ENTE PUBBLICO AI SENSI DELLA LEGGE N. 1404/1956 - ASSUNZIONE DELLA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DI ESSO DA PARTE DELL'UFFICIO LIQUIDAZIONI DEL MINISTERO DEL TESORO - COMPETENZA TERRITORIALE - DISCIPLINA SUL FORO ERARIALE - APPLICABILITÀ - PENDENZA DEL GIUDIZIO AL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE DELLE OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE - IRRILEVANZA - CONTROVERSIE DI LAVORO - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429219-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) - SOPPRESSIONE DI UN ENTE PUBBLICO AI SENSI DELLA LEGGE N. 1404/1956 - ASSUNZIONE DELLA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DI ESSO DA PARTE DELL'UFFICIO LIQUIDAZIONI DEL MINISTERO DEL TESORO - COMPETENZA TERRITORIALE - DISCIPLINA SUL FORO ERARIALE - APPLICABILITÀ - PENDENZA DEL GIUDIZIO AL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE DELLE OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE - IRRILEVANZA - CONTROVERSIE DI LAVORO - INCLUSIONE.*

Il ministero del tesoro che, attraverso l'apposito ufficio liquidazioni, assuma la rappresentanza in giudizio di un ente pubblico soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956 n. 1404 (nella specie: cassa mutua provinciale coltivatori diretti Livorno), a norma dell'art. 11 della stessa legge, agisce come organo non dell'ente soppresso, bensì dell'amministrazione statale, con la conseguente applicazione, per la Determinazione della Competenza territoriale, delle Disposizioni sul cosiddetto foro erariale (artt. 6 del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 e 25 cod. proc. civ.), conformemente al dettato del secondo comma dell'art. 11 citato, che nelle "vertenze degli enti in liquidazione regolate dalla presente legge" prevede per il ministero del tesoro il patrocinio dell'Avvocatura dello stato "alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono gli uffici dello stato" e che è riferibile non solo alle vertenze (di cui all'art. 9 dell'indicata legge) relative alla formazione dello stato passivo, ma a tutte le controversie inerenti alle operazioni di liquidazione (contenzioso in atto al momento della messa in liquidazione, vertenze sul recupero dei crediti, ecc.). Nè rileva in contrario che il giudizio sia già pendente all'epoca dell'assunzione delle operazioni di liquidazione da parte del suddetto ufficio, ovvero che trattisi di controversia di lavoro, in quanto la regola del foro erariale opera anche per i giudizi nei quali l'amministrazione dello stato non sia stata ab origine parte e per le cause di lavoro. (V 236/81, mass n 410646, sulla seconda parte; (V 1365/79, mass n 397658).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)