diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2142 del 30/03/1984 (Rv. 434181 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) - ENTE PUBBLICO SOPPRESSO - RAPPRESENTANZA DEL MINISTERO DEL TESORO ATTRAVERSO L'UFFICIO LIQUIDAZIONI - FORO ERARIALE - APPLICABILITÀ - MOMENTO DELL'ASSUNZIONE DELLA GESTIONE DA PARTE DEL PREDETTO UFFICIO RISPETTO A QUELLO INIZIALE DELLA CONTROVERSIA - INFLUENZA - ESCLUSIONE - SOPPRESSIONE DELL'ENTE ED INIZIO DELLA LIQUIDAZIONE - "OPE LEGIS" O PER ATTO AMMINISTRATIVO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434181-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) - ENTE PUBBLICO SOPPRESSO - RAPPRESENTANZA DEL MINISTERO DEL TESORO ATTRAVERSO L'UFFICIO LIQUIDAZIONI - FORO ERARIALE - APPLICABILITÀ - MOMENTO DELL'ASSUNZIONE DELLA GESTIONE DA PARTE DEL PREDETTO UFFICIO RISPETTO A QUELLO INIZIALE DELLA CONTROVERSIA - INFLUENZA - ESCLUSIONE - SOPPRESSIONE DELL'ENTE ED INIZIO DELLA LIQUIDAZIONE - "OPE LEGIS" O PER ATTO AMMINISTRATIVO - IRRILEVANZA.*

Il ministero del tesoro, che, attraverso l'ufficio liquidazioni, assuma, ai sensi dell'art. 11, primo comma, della legge 4 dicembre 1956 n. 1404, la rappresentanza in giudizio di un ente pubblico soppresso, agisce come organo dell'amministrazione statale, che, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello stato, con la conseguente applicabilità, ai fini della Determinazione della Competenza territoriale (anche per le controversie soggette al rito del lavoro), delle Disposizioni sul cosiddetto foro erariale. L'art. 11 citato - in relazione al quale è irrilevante che la controversia si sia radicata prima o dopo l'assunzione della gestione della liquidazione da parte dello stato - trova applicazione non solo nell'ipotesi di soppressione operata per provvedimento amministrativo, ma anche quando la soppressione dell'ente e l'assunzione, da parte dello stato, della relativa liquidazione si verifichino ope legis. (V 6333/83, mass n 431078; (V 4800/83, mass n 429693; (V 4321/83, mass n 429219; (V 4002/83, mass n 428942; (V 3676/83, mass n 428575; (V 3280/83, mass n 428174; (V 3276/83, mass n 428168; (V 666/83, mass n 425407).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 11, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/1981 num. 168 art. 1, Legge 27/06/1981 num. 331 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)