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Sez. 3, Sentenza n. 2485 del 06/03/1998 (Rv. 513407 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE | Eccezione di incostituzionalità - Riproponibilità all'inizio di ciascun grado di giudizio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513407-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 24 comma secondo della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'eccezione di incostituzionalità può essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo, con la conseguenza che l'eventuale erroneità della valutazione del giudice che, in sentenza, la abbia ritenuta manifestamente irrilevante o infondata, è del tutto irrilevante alla luce della possibilità che il giudice del gravame sia sollecitato a compiere una nuova autonoma delibazione della questione, in ipotesi difforme da quella effettuata dal giudice del precedente grado.

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)