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Sez. L, Sentenza n. 4937 del 06/05/1995 (Rv. 492133 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Deduzione della valutazione negativa del giudice di merito circa la rilevanza e non fondatezza di una questione di legittimità costituzionale - Inammissibilità - Limiti - Presunzione della deduzione come relativa al capo o punto della sentenza regolato dalla norma denunciata - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492133-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Non può costituire motivo di ricorso per cassazione la valutazione negativa che il giudice di merito abbia fatto circa la rilevanza e la non fondatezza di una questione di legittimità costituzionale, perché il relativo provvedimento (benché eventualmente ricompreso, da un punto di vista formale, in una sentenza) ha carattere puramente ordinatorio, essendo riservato il relativo potere decisorio alla Corte Costituzionale, e, d'altra parte, la stessa questione può essere riproposta in ogni grado di giudizio. Tuttavia, si deve presumere che le doglianze relative alle deliberazioni assunte dal giudice di merito sulla questione di legittimità costituzionale non si presentino come fine a se stesse, ma abbiano funzione strumentale in relazione all'obiettivo di conseguire una pronuncia più favorevole di quella resa con la sentenza impugnata, e che, quindi, l'impugnazione investa sostanzialmente, sia pure in forma ellittica, il capo o il punto della sentenza regolato della norma giuridica la cui costituzionalità è contestata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 134, Costituzione art. 137, Legge Cost. 09/02/1948 num. 1 art. 1 PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)