Sez. U, Sentenza n. 7310 del 28/03/2014 (Rv. 629880 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Giudizio di cassazione - Norme applicabili - Disciplina del rito civile - Nomina del difensore ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ. - Necessità - Nomina in udienza di un secondo difensore - Irritualità.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
In tema di ricorso per cassazione in materia di sanzioni disciplinari a carico di magistrati si applicano le norme previste per il processo civile, sicché la nomina del difensore deve avvenire in conformità all'art. 83 cod. proc. civ., dovendosi ritenere irrituale la designazione di un secondo difensore compiuta in udienza dal magistrato incolpato secondo il modello previsto per il giudizio penale dall'art. 96, comma 2, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)