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Sez. U, Sentenza n. 25815 del 11/12/2007 (Rv. 601079 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Nuova disciplina del giudizio di impugnazione prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Raccordo di detta disposizione con l'art. 32 "bis" dello stesso d.lgs, aggiunto dall'art. 1, comma 3, lett. q), della legge n. 269 del 2006 - Neccessità - Conseguenze - Applicabilità delle norme processuali civili alla sola fase relativa allo svolgimento del giudizio dinanzi alle Sezioni unite civili e alla deliberazione della sentenza - Permanente vigenza della previsione, di cui al comma 1 del cit. art. 24, relativa alla proposizione del ricorso per cassazione nei termini e con le forme del codice di rito penale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601079-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

Le sentenze della Sezione disciplinare del Consiglio Sup. della magistratura, emesse nei procedimenti disciplinari promossi successivamente al 19 giugno 2006 (data di entrata in vigore del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, ai sensi dell'art. 32), sono impugnabili - secondo la disciplina a regime introdotta dall'art. 24 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge n. 269 del 2006 - dall'incolpato, dal Ministero della giustizia, nonchè dal P.G. presso la Corte di cassazione "nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale" (come sancito dal primo comma) e, tuttavia, il ricorso deve essere deciso, entro sei mesi dalla data di proposizione, non più dalle Sezioni unite penali come stabilito dall'originario testo del secondo comma, bensì dalle Sezioni unite civili, delle quali la predetta legge n. 269 del 2006 ha ripristinato la competenza, prevedendo la successiva trasmissione ad esse dei ricorsi ancora pendenti dinanzi alle Sezioni unite penali (art. 32 "bis" del medesimo d.lgs. n. 109 del 2006, aggiunto dall'art. 1, comma 3, lett. q), della legge n. 269 del 2006). (Nella specie le Sezioni unite hanno dichiarato l'inammissibilità di un ricorso non rispettoso dei termini di cui all'art. 585, secondo comma, cod. proc. pen., oltre che per essere stato consumato il diritto di impugnazione, con altro ricorso in termini).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24 com. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24 com. 2, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32 bis com. 3, Legge 24/10/2006 num. 269 art. 1 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)