Sez. 2, Sentenza n. 17493 del 31/07/2014 (Rv. 631786 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE | Clausole di servitù reciproca - Onere di specificità della trascrizione - Sussistenza - Fondamento.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE
In tema di condominio negli edifici, per l'opponibilità delle servitù reciproche costituite dal regolamento contrattuale, non è sufficiente indicare nella nota di trascrizione il regolamento medesimo, ma, ai sensi degli artt. 2659, primo comma, n. 2, e 2665 cod. civ., occorre indicarne le specifiche clausole limitative.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2665
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)