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Sez. 2, Sentenza n. 7515 del 15/12/1986 (Rv. 449550 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - NOTA DI TRASCRIZIONE - OMISSIONI OD INESATTEZZE - EFFETTI - INVALIDITÀ DELLA TRASCRIZIONE - LIMITI - INTERPRETAZIONE DELL'ART. 2659, PRIMO COMMA N. 2, COD. CIV., IN COLLEGAMENTO CON IL SUCCESSIVO ART. 2665 - NECESSITÀ - CONTENUTO DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - CLAUSOLE CONTENENTI LIMITAZIONI AI DIRITTI DEI SINGOLI CONDOMINI SUI BENI CONDOMINIALI O SULLE UNITÀ DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA - OPPONIBILITÀ AI SUCCESSIVI ACQUIRENTI - CONDIZIONI - INDICAZIONE DI DETTE CLAUSOLE NELLA NOTA DI TRASCRIZIONE.*
Stato
decisa il 1986-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449550-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - NOTA DI TRASCRIZIONE - OMISSIONI OD INESATTEZZE - EFFETTI - INVALIDITÀ DELLA TRASCRIZIONE - LIMITI - INTERPRETAZIONE DELL'ART. 2659, PRIMO COMMA N. 2, COD. CIV., IN COLLEGAMENTO CON IL SUCCESSIVO ART. 2665 - NECESSITÀ - CONTENUTO DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - CLAUSOLE CONTENENTI LIMITAZIONI AI DIRITTI DEI SINGOLI CONDOMINI SUI BENI CONDOMINIALI O SULLE UNITÀ DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA - OPPONIBILITÀ AI SUCCESSIVI ACQUIRENTI - CONDIZIONI - INDICAZIONE DI DETTE CLAUSOLE NELLA NOTA DI TRASCRIZIONE.*

L'art. 2659, primo comma n. 2, cod. civ., secondo cui nella nota di trascrizione devono essere indicati il titolo di cui si richiede la trascrizione e la data del medesimo, va interpretato in collegamento con il successivo art. 2665 il quale stabilisce che l'omissione o l'inesattezza delle indicazioni richieste nella nota non nuoce alla validità della trascrizione "eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto". Ne consegue che dalla nota deve risultare non solo l'atto in forza del quale si domanda la trascrizione ma anche il mutamento giuridico, oggetto precipuo della trascrizione stessa, che quell'atto produce in relazione al bene. Pertanto, in caso di regolamento di condominio C.d. contrattuale, non basta indicare il medesimo ma occorre indicare le clausole di esso incidenti in senso limitativo sui diritti dei condomini sui beni condominiali (o sui beni di proprietà esclusiva). (V 6994/83, mass n 431636; (V 158/81, mass n 410553; (V 1303/80, mass n 404814; (V 3525/74, mass n 372044; (V 882/70, mass n 346263; (V 2408/68, mass n 334786).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2665

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)