Sez. 6, Sentenza n. 7655 del 25/03/1977 Ud. (dep. 15/06/1977) Rv. 136978 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - RICONOSCIMENTO DELLA BUONA FEDE DELL'IMPUTATO AL MOMENTO DELLA DENUNCIA - FORMULA ASSOLUTORIA.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - RICONOSCIMENTO DELLA BUONA FEDE DELL'IMPUTATO AL MOMENTO DELLA DENUNCIA - FORMULA ASSOLUTORIA.*
In tema di calunnia e possibile pervenire ad assoluzione con formula dubitativa, ma tale formula e consentita quando il giudice, sulla base delle risultanze processuali, abbia motivo di dubbio se l'imputato, quando ebbe a sporgere denuncia, fosse certo della innocenza dello incolpato. Ma quando riconosca che l'imputato fu in buona fede o poteva esserlo per altri motivi, la formula assolutoria deve essere quella 'il fatto non costituisce reatò per Mancanza di quell'elemento della consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato che rappresenta, appunto, una necessaria componente dell'elemento psicologico del reato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 367, Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)