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Sez. 6, Sentenza n. 3936 del 21/01/1982 Ud. (dep. 17/04/1982) Rv. 153229 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - DUBBI SUL FATTO INCRIMINATO - CONFIGURABILITÀ DELLA CALUNNIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153229-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - DUBBI SUL FATTO INCRIMINATO - CONFIGURABILITÀ DELLA CALUNNIA - ESCLUSIONE.*

Perché si abbia il reato di calunnia è necessario che taluno presenti una denunzia con la certezza che l'incolpato non possa essere perseguito perché innocente. Non ricorre detta ipotesi, e devesi pertanto assolvere con formula piena l'imputato, allorquando questi abbia denunziato un fatto-reato da lui ragionevolmente supposto esistente, anche se poi risultano dubbi sulla commissione del fatto incriminato. (V mass n 136978; (V mass n 114696).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)