Sez. 6, Sentenza n. 3936 del 21/01/1982 Ud. (dep. 17/04/1982) Rv. 153229 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - DUBBI SUL FATTO INCRIMINATO - CONFIGURABILITÀ DELLA CALUNNIA - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - DUBBI SUL FATTO INCRIMINATO - CONFIGURABILITÀ DELLA CALUNNIA - ESCLUSIONE.*
Perché si abbia il reato di calunnia è necessario che taluno presenti una denunzia con la certezza che l'incolpato non possa essere perseguito perché innocente. Non ricorre detta ipotesi, e devesi pertanto assolvere con formula piena l'imputato, allorquando questi abbia denunziato un fatto-reato da lui ragionevolmente supposto esistente, anche se poi risultano dubbi sulla commissione del fatto incriminato. (V mass n 136978; (V mass n 114696).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)