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Sez. U, Sentenza n. 2848 del 19/07/1976 (Rv. 381598 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - ISCRIZIONE - DIVIETO - INCOMPATIBILITA - CONDIZIONI - MINISTRI DEL CULTO CATTOLICO - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381598-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - ISCRIZIONE - DIVIETO - INCOMPATIBILITA - CONDIZIONI - MINISTRI DEL CULTO CATTOLICO - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*

Le attivita il cui Esercizio e ritenuto incompatibile, a norma dell'art 3 del RDL 27 novembre 1933 n 1578 con le professioni forensi non sono caratterizzate dalla professionalita, ossia dalla normalita del loro Esercizio in vista dell'attitudine a produrre reddito, bensi dalla idoneita ad incidere negativamente sulla liberta del professionista, idoneita che, puo, di volta in volta, derivare dall'essere esse dirette alla cura di interessi che possono interferire nell'Esercizio delle suddette professioni, ovvero dalla subordinazione che esse determinano nei confronti di terzi, ovvero, infine, dai poteri che essi comportano in chi le esercita. Ne consegue, per quanto attiene ai ministri del culto cattolico, che mentre non sussiste alcuna incompatibilita fra l'Esercizio delle professioni forensi ed il puro stato sacerdotale, comportante la sola potesta di ordine, la quale non implica di per se, alcuna supremazia nei confronti dei fedeli, siffatta incompatibilita sussiste, invece, con la titolarita della potestas jurisdictionis, sia essa ordinaria o delegata, caratterizzata da un rapporto autoritativo e pubblicistico fra ministro e fedele. In quest'ultima potesta deve essere annoverata sia la giurisdizione di foro esterno, spettante in connessione con la titolarita di un ufficio ecclesiastico, sia la giurisdizione di foro interno esplicantesi sui fatti della coscenza, principalmente attraverso il sacramento della penitenza. (nella specie, sulla base di tali principi, e stato ritenuto che esattamente il consiglio nazionale forense aveva negato l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali ad un sacerdote del culto cattolico non investito da cura d'anime, o titolare di un ufficio ecclesiastico, ma munito della delega dei superiori canonici per l'amministrazione del sacramento della penitenza).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)