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Sez. 3, Sentenza n. 1750 del 14/03/1984 (Rv. 433817 - 01)

MEDIAZIONE - IN GENERE - PROFESSIONE FORENSE - INCOMPATIBILITÀ CON L'ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - INOSSERVANZA DEL DIVIETO EX ART. 3 DEL R.D.L. N. 1578/1933 - CONSEGUENZE - INVALIDITÀ DEGLI ATTI GIURIDICI COMPIUTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433817-01

MEDIAZIONE - IN GENERE - PROFESSIONE FORENSE - INCOMPATIBILITÀ CON L'ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - INOSSERVANZA DEL DIVIETO EX ART. 3 DEL R.D.L. N. 1578/1933 - CONSEGUENZE - INVALIDITÀ DEGLI ATTI GIURIDICI COMPIUTI - ESCLUSIONE.*

L'art. 3 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, nel sancire l'incompatibilità della professione forense con le attività ivi indicate quale quella di mediazione, è diretto a tutelare la libertà del professionista, e la sua inosservanza può dare luogo soltanto a sanzioni disciplinari a carico del predetto, senza, quindi, determinare l'Invalidità degli Atti giuridici posti in essere dall'avvocato al di fuori dell'Esercizio della sua professione. (V 2848/76, mass n 381598; (V 302/67, mass n 326122).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)