Sez. 3, Sentenza n. 9138 del 07/07/2000 Ud. (dep. 22/08/2000) Rv. 217218 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Valutazione della violazione - Riferibilità alle norme sulla necessità di concessione edilizia - Esclusione.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
La violazione del vincolo paesaggistico e del danno ambientale devono essere oggetto di autonoma ed apposita valutazione, non essendo legata la lesione dell'interesse protetto dalle norme relative a tali specifici aspetti alla assoggettabilità o meno a concessione edilizia dell'attività posta in essere. (Conseguentemente la Corte ha annullato con rinvio in parte qua la sentenza di assoluzione per i reati previsti dall'art. 1 sexies legge n. 413 del 1985 e 734 c.p. fondata sul solo presupposto della non necessità di concessione edilizia dell'opera per la cui realizzazione si sostenevano integrati tali ipotesi di reato).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)