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Sez. 3, Sentenza n. 737 del 15/12/1995 Ud. (dep. 23/01/1996) Rv. 203924 - 01

Edilizia - In genere | Reati - Attività di reinterro, scavo o demolizione non finalizzata alla coltivazione di una cava o di una torbiera - Violazione art. 20 b) legge 28 febbraio 1985 n. 47 - Esclusione - Art. 8 comma settimo d.l. 25 novembre 1995 n. 498 - Applicazione - Zona sottoposta a vincolo paesistico - Reato previsto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985 n. 431 - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203924-01

Edilizia - In genere

In tema di illeciti edilizi ed urbanistici, le attività di demolizione, reinterro e scavo, a meno che non attengano alla coltivazione di una cava o di una torbiera, non rientrano più tra quelle punibili ai sensi dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47. Le attività sopra indicate perciò non sono soggette né al regime della concessione previsto dalla legge 47/85, né a quello dell'autorizzazione prevista dall'art. 7 lettera a) della legge 22 marzo 1982 n. 94, bensì al semplice obbligo della denuncia dell'inizio dell'attività, esse tuttavia continuano ad essere soggette, nelle zone soggette a vincolo paesistico ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 431, al regime autorizzatorio previsto da tale legge, con la conseguente violazione dell'art. 1 sexies della legge in caso di mancanza o diniego dell'autorizzazione.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST., Decreto Legge 25/11/1995 num. 498 art. 8 com. 7 lett. B, Legge 22/03/1982 num. 94 art. 7 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)