Sez. 3, Sentenza n. 3845 del 01/02/1982 Ud. (dep. 15/04/1982) Rv. 153195 - 01
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - SENZA LICENZA - REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA QUANDO LA CONDOTTA DELL'AGENTE PROSEGUA DOPO L'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - SENTENZA DI PRIMO GRADO - INTERROMPE LA PERMANENZA - DIRITTO DI DIFESA DELL'IMPUTATO - VIOLAZIONE - ESCLUSIONE.*
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - SENZA LICENZA - REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA QUANDO LA CONDOTTA DELL'AGENTE PROSEGUA DOPO L'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - SENTENZA DI PRIMO GRADO - INTERROMPE LA PERMANENZA - DIRITTO DI DIFESA DELL'IMPUTATO - VIOLAZIONE - ESCLUSIONE.*
Nel reato di costruzione abusiva, che ha carattere permanente, quando la condotta dell'agente persista durante il corso dell'Azione penale, la permanenza cessa alla data della sentenza di primo grado. Nè ciò contrasta col diritto di difesa dell'imputato il quale, consapevole della natura permanente del reato, è in condizioni di svolgere ogni attività processuale diretta ad evidenziare un diverso limite temporale di cessazione della condotta antigiuridica. (V mass n 151461).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 1 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 4 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)