Sez. 3, Sentenza n. 7780 del 02/04/1982 Ud. (dep. 01/09/1982) Rv. 154964 - 01
REATO - REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - MOMENTO INTERRUTTIVO: SENTENZA DI PRIMO GRADO, ANCHE NON DEFINITIVA.*
REATO - REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - MOMENTO INTERRUTTIVO: SENTENZA DI PRIMO GRADO, ANCHE NON DEFINITIVA.*
La permanenza del reato cessa ed il reato si conclude al massimo con la decisione di condanna o di assoluzione, anche non definitiva, del giudice investito del giudizio di merito, salvo a riprodursi come nuovo reato se la permanenza non รจ di fatto cessata. (V mass n 150861; (V mass n 145290; (Conf mass n 153195; (Conf mass n 152985; (Conf mass n 151461; (Conf mass n 148331; (Conf mass n 147739; (Conf mass n 147475; (Conf mass n 146079; (Conf mass n 146052; (Conf mass n 145044; (Conf mass n 143991).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)