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Sez. 5, Sentenza n. 5927 del 21/11/1989 Ud. (dep. 24/04/1990) Rv. 184138 - 01

CODICE CIVILE E CODICE DI PROCEDURA CIVILE - REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - FALSO NEL BILANCIO SEGUITO DAL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ - IPOTESI AGGRAVATA DEL REATO SOCIETARIO - ESCLUSIONE - TITOLO AUTONOMO DI REATO.*
Stato
decisa il 1989-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184138-01

CODICE CIVILE E CODICE DI PROCEDURA CIVILE - REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - FALSO NEL BILANCIO SEGUITO DAL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ - IPOTESI AGGRAVATA DEL REATO SOCIETARIO - ESCLUSIONE - TITOLO AUTONOMO DI REATO.*

L'ipotesi di falso in bilancio seguita dal fallimento della società, considerata nel secondo comma n. 1 dell'art. 223 R.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), non costituisce un'ipotesi aggravata del reato societario, ma un autonomo titolo di reato che si inquadra nel paradigma della bancarotta fraudolenta impropria. Tale disposizione di legge, infatti, fa esplicito riferimento ai fatti (non ai reati) preveduti dalle norme del codice civile: non considera, cioè, il reato di falso in bilancio (per punirlo più gravemente in caso di fallimento), bensì il fatto della falsificazione del bilancio societario - commesso dagli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite - per punirlo come bancarotta fraudolenta. Ciò anche perché nella legge fallimentare è insito il concetto che la sopravvenienza del fallimento qualifica in modo autonomo quei fatti anteriori che, altrimenti, sarebbero soggetti ad una qualificazione giuridica diversa. (Conf mass n 174865).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 com. 2 n. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 com. 2 n. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)