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Sez. 5, Sentenza n. 15850 del 26/06/1990 Ud. (dep. 29/11/1990) Rv. 185888 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FALSO IN BILANCIO SEGUITO DAL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ - IPOTESI AGGRAVATA DEL REATO SOCIETARIO - ESCLUSIONE - È TITOLO AUTONOMO DI REATO.*
Stato
decisa il 1990-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185888-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FALSO IN BILANCIO SEGUITO DAL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ - IPOTESI AGGRAVATA DEL REATO SOCIETARIO - ESCLUSIONE - È TITOLO AUTONOMO DI REATO.*

L'ipotesi di falso in bilancio seguito dal fallimento della società, considerata nel secondo comma n. 1 dell'art. 223 R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.), non costituisce un'ipotesi aggravata del reato societario, ma un autonomo titolo di reato che si inquadra nel paradigma della bancarotta fraudolenta impropria; e ciò in quanto l'indicata disposizione di legge fa riferimento esplicito ai fatti (non ai reati) preveduti dalle norme del codice civile e non considera il reato di falso in bilancio (per punirlo più gravemente in caso di fallimento), bensì il fatto della falsificazione del bilancio societario commesso dagli amministratori, direttori generali e liquidatori di società dichiarate fallite, per punirlo come bancarotta fraudolenta. (Conf mass n 184138, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 com. 2 n. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 com. 2 n. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)