diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8726 del 03/05/2016 (Rv. 639554 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Domanda di ricongiungimento nell'AGO - Titolarità contributiva di due gestioni pensionistiche differenti - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639554-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

In materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 29 del 1979, ai fini della pensione di anzianità, è necessario che il lavoratore sia titolare di contribuzione in almeno due gestioni pensionistiche differenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, che aveva escluso la ricongiunzione nell'AGO, in quanto il lavoratore ne aveva già in precedenza fruito con riferimento ai contributi ivi versati, destinandoli al Fondo Speciale Esattoriali, non residuandogli quindi alcuna utile contribuzione nel regime generale).

Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)