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Sez. L, Sentenza n. 1412 del 23/01/2014 (Rv. 630284 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Legge n. 29 del 1979 - Contributi afferenti a diverse gestioni - Fruibilità per una sola volta - Contenuto - Scelta della gestione più favorevole - Utilizzabilità, nella gestione prescelta, di contributi di altre gestioni - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630284-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

In materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, relativi a diverse gestioni la possibilità di esercitare una sola volta la facoltà di ricongiunzione si riferisce alla scelta della gestione assicurativa più favorevole e non attiene invece all'utilizzazione, nella gestione prescelta, di contributi versati presso enti assicurativi diversi.

Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)