Sez. 3, Sentenza n. 38513 del 19/09/2024 Cc. (dep. 21/10/2024) Rv. 286981-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE | Udienza fissata ex art. 458-bis cod. proc. pen. per la richiesta di applicazione pena in esito a decreto di giudizio immediato - Costituzione di parte civile - Ammissibilità - Conseguenze - Liquidazione delle spese di costituzione - Legittimità - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE
In tema di patteggiamento, è ammessa la costituzione di parte civile all'udienza fissata, a norma dell'art. 458-bis cod. proc. pen., in conseguenza della richiesta di applicazione della pena presentata dall'imputato a seguito dell'emissione del decreto di giudizio immediato, sicché è legittima la condanna del predetto al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, disposta con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la statuizione di condanna alle spese processuali limitatamente all'importo liquidato alla parte civile a titolo di discussione, trattandosi di voce relativa a fase decisionale non prevista nel patteggiamento).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 456 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 bis, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 12 com. 3, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 14 com. 6, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 27 com. 1 lett. B)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)