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Sez. 6, Sentenza n. 22512 del 24/05/2011 Cc. (dep. 07/06/2011) Rv. 250503 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - NELLE INDAGINI PRELIMINARI - IN GENERE | Udienza fissata a seguito del decreto di giudizio immediato - Costituzione di parte civile - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250503-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - NELLE INDAGINI PRELIMINARI - IN GENERE

Non è ammessa la costituzione di parte civile nell'udienza fissata per la richiesta di applicazione della pena, presentata a seguito della emissione del decreto di giudizio immediato a norma dell'art. 456, comma secondo, cod. proc. pen., ed è pertanto illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 447 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 456 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)