Sez. 3, Sentenza n. 6331 del 22/06/1999 (Rv. 527809 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO | Ordinanza di assegnazione - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Ragioni - Mancanza di definitività del provvedimento - In quanto suscettibile di opposizione agli atti esecutivi - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO
L'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, invece, di rigettare la relativa istanza, assegna il credito pignorato non è un provvedimento suscettibile di ricorso per cassazione in base all'art. 111, secondo comma della Cost., in quanto ai sensi di tale norma sono impugnabili solo i provvedimenti, i quali, oltre a disporre in ordine a diritti, sono definitivi, cioè non possono essere impugnati in altro modo, condizione che con riguardo al suddetto provvedimento non sussiste, in quanto avverso l'ordinanza di assegnazione, quale provvedimento del processo esecutivo, può essere proposta l'opposizione agli atti esecutivi (nella specie era stato proposto ricorso per cassazione avverso un'ordinanza di assegnazione, deducendosi come motivo di ricorso che il pretore avrebbe dovuto - come giudice dell'esecuzione ed indipendentemente dalla decisione sull'opposizione all'esecuzione, di cui era stato pure in precedenza investito e nell'ambito della quale aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione - rilevare che il credito non era assistito da titolo esecutivo e conseguentemente rigettare l'istanza di assegnazione: la Suprema Corte ha osservato che il suddetto motivo era deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)