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Sez. 3, Sentenza n. 3070 del 23/03/1998 (Rv. 513899 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO | Ordinanza di assegnazione al creditore procedente - Opposizione agli atti esecutivi - Esperibilità - Ricorso per Cassazione ex art. 111 - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513899-01

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO

L'ordinanza del giudice dell'esecuzione di assegnazione al creditore procedente della somma dovuta dal terzo al debitore esecutato a norma dell'art. 533 cod. proc. civ. è assoggettabile all'opposizione agli atti esecutivi a norma dell'art. 617, secondo comma cod. proc. civ., mentre è inammissibile nei suoi confronti il ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 Cost., mancando del carattere della definitività.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)