Sez. U, Sentenza n. 3087 del 29/11/2005 Cc. (dep. 25/01/2006) Rv. 232558 - 01
SPORT | Tutela sanitaria delle attività sportive - Doping - Delitti di cui all'art. 9 Legge n. 376 del 2000 - Ricettazione - Concorso - Ammissibilità - Fondamento.
SPORT
Il reato di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati (art. 9, comma settimo, Legge 14 dicembre 2000 n. 376) può concorrere con il reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.), in considerazione della diversità strutturale delle due fattispecie - essendo il reato previsto dalla legge speciale integrabile anche con condotte acquisitive non ricollegabili ad un delitto - e della non omogeneità del bene giuridico protetto, poichè la ricettazione è posta a tutela di un interesse di natura patrimoniale, mentre il reato di commercio abusivo di sostanze dopanti è finalizzato alla tutela della salute di coloro che partecipano alle manifestazioni sportive.
Riferimenti normativi: Legge 29/11/1995 num. 522, Legge 14/12/2000 num. 376 art. 9 PENDENTE, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)