Sez. 2, Sentenza n. 21324 del 29/03/2007 Ud. (dep. 31/05/2007) Rv. 237035 - 01
SPORT | Frode sportiva - Delitto di cui all'art. 1, L. n. 401 del 1989 - Delitto di cui all'art. 9, L. n. 376 del 2000 - Continuità normativa - Configurabilità - Esclusione - Successione nel tempo di leggi modificative - Configurabilità - Conseguenze.
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Tra l'art. 1, comma primo, ultima parte, L. n. 401 del 1989 (che prevede e punisce il reato di frode sportiva "generica"), e l'art. 9 L. n. 376 del 2000 (che prevede e punisce il reato di doping) non sussiste continuità normativa, in difetto della necessaria coincidenza strutturale, essendo diverse le condotte disciplinate (la frode sportiva "generica" è reato a forma libera, l'altra fattispecie è a forma vincolata), il bene giuridico protetto (nel primo caso, la correttezza e la lealtà dello svolgimento delle competizioni sportive disciplinate dall'art. 1 della legge n. 401 del 1989, nell'altro la lotta al doping, a tutela delle persone che praticano lo sport) e l'ambito di applicazione (la legge n. 376 del 2000 è in parte più ampia, riguardando tutte le competizioni sportive, e non soltanto quelle del CONI etc., ed in parte meno ampia, punendo esclusivamente la somministrazione, l'assunzione etc. di sostanze dopanti). Ne consegue che i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 376 del 2000, concernenti somministrazione di sostanze dopanti espressamente vietate dal D.M. 15 ottobre 2002 (che ha ripartito in classi i farmaci e le sostanze il cui impiego è considerato doping) - oggi punibili ai sensi dell'art. 9, L. n. 376 del 2000 - rimangono punibili ai sensi dell'art. 1, L. n. 401 del 1989, quale legge più favorevole; al contrario, la somministrazione di sostanze non ricomprese nell'elenco ministeriale resta punibile ai sensi dell'art. 1, comma primo, L. n. 401 del 1989, che non è stato implicitamente abrogato dalla norma sopravvenuta.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 1, Legge 14/12/2000 num. 376 PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)