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Sez. 3 - , Sentenza n. 34489 del 29/10/2020 Ud. (dep. 03/12/2020) Rv. 280442 - 01

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE | Annullamento con rinvio di sentenza di appello - Censura contenuta nell’originario atto di gravame - Mancata riproposizione davanti al giudice del rinvio - Ricorso per cassazione che si limiti a richiamare il motivo dell'originario atto di appello - Inammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280442-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE

In caso di annullamento con rinvio della sentenza assolutoria d'appello, è inammissibile il successivo ricorso per cassazione con cui l'imputato deduca il vizio di motivazione della sentenza resa nel giudizio di rinvio in ordine ad una censura contenuta nell'originario atto d'appello, limitandosi a richiamarla senza dare conto di averla espressamente riproposta nel nuovo giudizio, quantomeno in sede di discussione, poiché, in tal caso, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione e, quindi, tardivo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)