Sez. 2, Sentenza n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017) Rv. 270627 - 01
IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE | Specificità dei motivi - Ricorso per cassazione per violazioni di legge verificatesi in primo grado - Mancata indicazione nella sentenza impugnata della deduzione delle medesime violazioni di legge con i motivi di appello - Onere di specificità del ricorso anche su tale profilo - Necessità.
IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)